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In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere la delega da non più di uno degli altri membri.
Il Consiglio comunica con gli Stati membri a mezzo del presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate secondo le modalità da essa fissate.
Articolo 29
Il Consiglio stabilisce gli emolumenti, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri dell’Alta Autorità, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte.
Articolo 30
Il Consiglio emana il proprio regolamento interno.
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