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In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere la delega da non più di uno degli altri membri.

Il Consiglio comunica con gli Stati membri a mezzo del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate secondo le modalità da essa fissate.

Articolo 29

Il Consiglio stabilisce gli emolumenti, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri dell’Alta Autorità, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte.

Articolo 30

Il Consiglio emana il proprio regolamento interno.

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