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Articolo 28
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, a richiesta di uno Stato membro o dell’Alta Autorità.
Il Consiglio, quando è consultato dall’Alta Autorità, delibera senza che sia necessario procedere a votazione. I verbali delle deliberazioni sono trasmessi all’Alta Autorità.
Quando il presente Trattato richiede un parere conforme del Consiglio, tale parere è ritenuto acquisito se la proposta avanzata dall’Alta Autorità raccoglie l’approvazione:
— della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicura almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone o di acciaio della Comunità;
— o, in caso di parità di voti, e se l’Alta Autorità mantiene la proposta dopo una seconda deliberazione, dei rappresentanti di due Stati membri che assicurano ciascuno almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.
Quando il presente Trattato richieda una decisione all’unanimità o un parere conforme all’unanimità, la decisione o il parere sono acquisti se raccolgono i voti di tutti i membri del Consiglio.
Le decisioni del Consiglio, eccetto quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l’unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio; tale maggioranza è ritenuta acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, ivi compreso il voto del rappresentante di uno degli Stati che assicurano almeno il 20 per cento del valore totale delle produzioni di carbone e di acciaio della Comunità.
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