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CAPITOLO III
DEL CONSIGLIO
Articolo 26
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni nei casi previsti e nel modo indicato dal presente Trattato, specie per armonizzare l’azione dell’Alta Autorità con quella dei Governi responsabili della politica economica generale dei rispettivi Paesi.
A tal fine il Consiglio e l’Alta Autorità procedono a scambi d’informazioni ed a reciproche consultazioni.
Il Consiglio può chiedere all’Alta Autorità di studiare tutte le proposte e misure che esso ritiene opportune o necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
Articolo 27
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Stato vi delega un membro del proprio governo.
La presidenza viene esercitata a turno dai membri del Consiglio per la durata di tre mesi, secondo l’ordine alfabetico degli Stati membri1
- ↑ Tenendo conto delle rispettive denominazioni in francese (nota del traduttore).
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