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CAPITOLO II

DELL’ASSEMBLEA


Articolo 20

L’Assemblea, composta da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.

Articolo 21

L’Assemblea è composta di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno per un anno, o eletti a suffragio universale diretto, a seconda della procedura fissata da ciascuna Alta Parte Contraente.

Il numero di tali delegati è stabilito come segue1:

Germania 
18
Belgio 
10
Francia 
18
Italia 
18
Lussemburgo 
4
Olanda 
10

I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.



  1. Gli Stati sono enumerati in ordine alfabetico secondo le denominazioni in lingua francese (Nota del traduttore).

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