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CAPITOLO II
DELL’ASSEMBLEA
Articolo 20
L’Assemblea, composta da rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
Articolo 21
L’Assemblea è composta di delegati che i Parlamenti sono chiamati a designare nel loro seno per un anno, o eletti a suffragio universale diretto, a seconda della procedura fissata da ciascuna Alta Parte Contraente.
Il numero di tali delegati è stabilito come segue1:
Germania |
18 |
Belgio |
10 |
Francia |
18 |
Italia |
18 |
Lussemburgo |
4 |
Olanda |
10 |
I rappresentanti della popolazione sarrese sono compresi nel numero dei delegati attribuiti alla Francia.
- ↑ Gli Stati sono enumerati in ordine alfabetico secondo le denominazioni in lingua francese (Nota del traduttore).
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