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Articolo 7
Gli Organi della Comunità sono:
— un’Alta Autorità, assistita da un Comitato Consultivo;
— un’Assemblea Comune, denominata «l’Assemblea»;
— un Consiglio Speciale di Ministri, denominato «il Consiglio»;
— una Corte di Giustizia, denominata «la Corte».
CAPITOLO I
DELL’ALTA AUTORITÀ
Articolo 8
L’Alta Autorità ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti.
Articolo 9
L’Alta Autorità è composta di nove membri nominati per sei anni e scelti in base alla loro competenza generale.
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