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Articolo 7


Gli Organi della Comunità sono:

— un’Alta Autorità, assistita da un Comitato Consultivo;

— un’Assemblea Comune, denominata «l’Assemblea»;

— un Consiglio Speciale di Ministri, denominato «il Consiglio»;

— una Corte di Giustizia, denominata «la Corte».

CAPITOLO I

DELL’ALTA AUTORITÀ


Articolo 8

L’Alta Autorità ha il compito di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente Trattato nei modi da esso previsti.

Articolo 9

L’Alta Autorità è composta di nove membri nominati per sei anni e scelti in base alla loro competenza generale.


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