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micamente sane, suscettibili di assicurare un impiego produttivo alla mano d’opera resasi disponibile. Con riserva del parere favorevole del Governo interessato, l’Alta Autorità accorderà di preferenza tali facilitazioni ai programmi proposti dalle aziende costrette a cessare la loro attività a seguito dell’attuazione del mercato comune.

4. L’Alta Autorità concederà una sovvenzione non rimborsabile per i seguenti scopi:

a) contribuire, in caso di chiusura completa o parziale di imprese, ai versamenti di indennità che permettano alla mano d’opera di attendere di essere rioccupata;

b) contribuire, con sussidi alle imprese, ad assicurare il pagamento del loro personale nel caso di collocamento in congedo temporaneo resosi necessario per il loro cambiamento di attività;

c) contribuire all’attribuzione di sussidi ai lavoratori per le spese di nuova sistemazione;

d) contribuire al finanziamento della riqualificazione professionale dei lavoratori costretti a mutare occupazione.

5. L’Alta Autorità potrà ugualmente concedere una sovvenzione non rimborsabile alle imprese costrette a cessare la loro attività in conseguenza dell’attuazione del mercato comune, a condizione che tale situazione sia imputabile direttamente ed esclusivamente al fatto che il mercato comune sia limitato alle industrie del carbone e dell’acciaio, e che comporti un correlativo aumento della produzione in altre impreso della Comunità. Tale sovvenzione sarà limitata all’ammontare necessario per permettere alle imprese di far fronte ai loro impegni immediatamente esigibili. Le imprese interessate dovranno avanzare qualsiasi domanda per ottenere tale sovvenzione per il tramite del loro Governo. L’Alta Autorità potrà rifiutare ogni sovvenzione a quelle imprese che non abbiano informato il proprio Go-

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