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CAPITOLO V
DISPOSIZIONE PARTICOLARE
§ 22.
Ferma restando la scadenza del periodo transitorio, gli scambi relativi al carbone e all’acciaio tra la Repubblica Federale Tedesca o la zona di occupazione sovietica saranno regolati, per quanto concerne la Repubblica Federale, dal Governo di questa d’accordo con l’Alta Autorità.
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