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l’articolo precitato. A tale scopo, sarà richiesta la convocazione di una sessione speciale del G. A. T. T., qualora necessario.
Con i Paesi che, pur non essendo parti dell’Accordo Generale sulle tariffe doganali e il commercio, beneficiano della clausola della nazione più favorita in forza di convenzioni bilaterali in vigore, verranno intrapresi negoziati dopo la firma del Trattato. In mancanza del consenso dei Paesi interessati, la modifica o la denuncia degli impegni dovrà essere effettuata conformemente ai modi stabiliti da detti impegni.
Nel caso in cui un Paese rifiutasse il suo consenso agli Stati membri o ad uno di essi, gli altri Stati membri si impegnano a prestarsi un aiuto effettivo che potrebbe giungere fino alla denuncia da parte di tutti gli Stati membri degli accordi conclusi con il Paese in questione.
CAPITOLO IV
LIBERAZIONE DEGLI SCAMBI
§ 21.
Gli Stati membri della Comunità riconoscono che essi costituiscono un regime doganale particolare a norma dell’articolo 5 del Codice di liberazione degli scambi dell’Organizzazione Europea di Coopcrazione Economica, quale è in vigore alla data della firma del Trattato. Essi convengono in conseguenza di darne notifica all’Organizzazione al momento opportuno.
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