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a quelli che risultano dalla disciplina dello Stato membro di cui il prodotto è originario.

L’Alta Autorità è autorizzata a curare l’applicazione di dette misure a mezzo di raccomandazioni indirizzate ai Governi, dopo aver consultato il Consiglio.

§ 19.

L’Alta Autorità, se constata che l’attuazione del mercato comune, sostituendo delle riesportazioni a delle esportazioni dirette, ha per effetto uno spostamento negli scambi con i Paesi terzi, che causi un grave danno ad uno degli Stati membri, può, su richiesta del Governo interessato, prescrivere ai produttori di detto Stato l’inserzione nei loro contratti di vendita di una clausola di destinazione.


CAPITOLO III

DEROGA ALLA CLAUSOLA DELLA NAZIONE
PIÙ FAVORITA


§ 20.

Nei riguardi dei Paesi che beneficiano della clausola della nazione più favorita in applicazione dell’articolo 1 dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, gli Stati membri dovranno esercitare, presso le parti contraenti di detto Accordo, un’azione comune in vista di sottrarre le disposizioni del Trattato all’applicazione del-


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