Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/170

Essi sottopongono le importazioni effettuate oltre questo contingente, e che si retengono destinate ad altri Paesi della Comunità, a dazi uguali al dazio meno elevato applicato negli altri Stati membri, nel quadro della Nomenclatura di Bruxelles del 1950, alla data d’entrata in vigore del Trattato.

Il contingente tariffario è stabilito, per ciascuna rubrica della tariffa doganale Benelux, per periodi di un anno e con riserva di revisione di tre mesi in tre mesi, dei Governi dei Paesi del Benelux, d’accordo con l’Alta Autorità tenendo conto dell’evoluzione dei fabbisogni e delle correnti di scambio. I primi contingenti saranno fissatti sulla base delle importazioni medie dei Paesi del Benelux in provenienza da Paesi terzi calcolate su un periodo di riferimento appropriato, e tenuto conto, all’occorrenza, delle produzioni derivanti dalla prevista entrata in funzione di nuovi impianti e che sono destinate a sostenere le importazioni. I superamenti del contingente, resi necessari da bisogni imprevisti sono immediatamente notificati all’Alta Autorità che potrà vietarli, salvo applicazione temporanea di controlli delle consegne dai Paesi del Benelux verso altri Stati membri, quando essa constaterà un notevole aumento di tali consegne esclusivamente imputabile a detti superamenti. Il beneficio del dazio minimo non è accordato agli importatori nei Paesi del Benelux se non su impegno di non riesportazione verso gli altri Paesi della Comunità.

L’impegno dei Paesi del Benelux di stabilire un contingente tariffario cesserà di avere effetto nei modi previsti dall’accordo che concluderà le trattative con la Gran Bretagna, e al più tardi alla scadenza del periodo transitorio.

L’Alta Autorità nel caso in cui riconoscesse, al termine del periodo transitorio o al momento della anticipata soppressione del contingente tariffario, che uno o più Stati membri sono autorizzati, a praticare, nei riguardi di Paesi

172