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Tali misure entreranno in vigore, senza pregiudizio delle disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione:
a) per quanto concerne il carbone, su notifica da parte dell’Alta Autorità della messa in funzione dei sistemi di perequazione, previsti dalla terza parte della presente Convenzione, capitolo II;
b) per quanto concerne il minerale di ferro e il rottame, alla stessa data prevista per il carbone;
c) per quanto concerne l’acciaio, due mesi dopo la data prevista qui sopra.
I sistemi di perequazione previsti per il carbone, in conformità alle disposizioni della terza parte della presente Convenzione, dovranno essere attuati entro sei mesi dall’insediamento dell’Alta Autorità.
Nel caso che fossero necessari dei termini supplementari, questi saranno fissati dal Consiglio, su proposta dell’Alta Autorità.
SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE
RESTRIZIONI QUANTITATIVE
§ 9.
Fatta riserva delle disposizioni particolari previste dalla presente Convenzione, gli Stati membri aboliranno tutti i diritti di entrata e di uscita nonchè le tasse di analogo effetto e ogni restrizione quantitativa alla circolazione del carbone e dell’acciaio all’interno della Comunità, alle date fissate per l’attuazione del mercato comune, nei modi previsti dal paragrafo 8 per il carbone, il minerale di ferro e il rottame da una parte, e per l’acciaio dall’altra.
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