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— rende noti i motivi della sua azione e prende le disposizioni necessarie per assicurare il rispetto delle norme previste dal presente Trattato.

Gli organi della Comunità esercitano tali attività mediante un sistema amministrativo ridotto, in stretta collaborazione con gli interessati.

Articolo 6

La Comunità è dotata di personalità giuridica.

Nei rapporti internazionali la Comunità gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i propri scopi.

In ciascuno degli Stati membri la Comunità gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nazionali; in particolare essa può acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

La Comunità è rappresentata dai suoi organi, ciascuno nell’ambito delle sue attribuzioni.

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