Pagina:Trattato istitutivo della comunità europea del carbone e dell'acciaio - 1951.pdf/159

LA CORTE

§ 5.

La Corte entrerà in funzione al momento della nomina dei suoi membri. Per la prima volta il presidente sarà designato con procedura eguale a quella prevista per il presidente dell’Alta Autorità.

La Corte stabilirà il suo regolamento di procedura nei termine massimo di tre mesi.

I ricorsi non potranno essere presentati che a partire dalla data di pubblicazione di detto regolamento. L’imposizione delle penalità e l’esazione delle multe saranno sospese fino a tale data.

I termini per la presentazione dei ricorsi non cominceranno a decorrere che a partire da questa medesima data.

L’ASSEMBLEA

§ 6.

L’Assemblea si riunirà un mese dopo la data di entrata in funzione dell’Alta Autorità, su convocazione del presidente di questa, per eleggere il proprio ufficio di presidenza e preparare il proprio regolamento interno. Fino all’elezione dell’ufficio, essa sarà presieduta dal più anziano di età.

Essa terrà une seconda sessione cinque mesi dopo la data di entrata in funzione dell’Alta Autorità, per ascoltare un’esposizione generale sulla situazione della Comunità, accompagnata da un primo bilancio preventivo.


161

11