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denza, sia per la discordanza che esse presentano fra due o più Stati membri, sono suscettibili di falsare gravemente le condizioni della concorrenza nelle industrie del carbone o dell’acciaio, tanto sul mercato di esportazione, essa proporrà ai Governi interessati, previa consultazione del Consiglio, ogni azione che riterrà atta a correggere tali disposizioni o a compensarne gli effetti.
5. Per poter fondare la sua azione su basi indipendenti dai vari metodi praticati dalle imprese, l’Alta Autorità cercherà, in consultazione con i Governi, con le imprese e le loro associazioni, con i lavoratori, gli utilizzatori e i commercianti, quale sia il metodo possibile per rendere confrontabili:
— le scale dei prezzi praticati per le differenti qualità intorno al prezzo medio di prodotti o per gli stadi successivi di lavorazione dei prodotti;
— il calcolo delle quote di ammortamento.
6. Durante il periodo preparatorio, il compito principale dell’Alta Autorità dovrà essere quello di entrare in relazione con le aziende, con le loro associazioni, con le associazioni dei lavoratori, degli utilizzatori e dei commercianti, per acquistare una concreta conoscenza tanto della situazione di insieme quanto delle situazioni particolari all’interno della Comunità.
Sulla scorta delle informazioni che raccoglierà in merito ai mercati, agli approvvigionamenti, alle condizioni di produzione delle imprese, alle condizioni di vita della mano d’opera, ai programmi di ammodernamento e d’impianto, essa stabilirà, in collegamento con tutti gli interessati, e per illuminare la loro azione comune, un quadro generale della situazione della Comunità.
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