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a) i dazi di entrata o di uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti;

b) le disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell’acquirente;

c) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto qualsiasi forma;

d) i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.

Articolo 5

La Comunità adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente Trattato, con interventi limitati.

A tal fine essa:

— guida e facilita l’azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo gli obiettivi generali;

— mette a disposizione delle imprese i mezzi di finanziamento per i loro investimenti e partecipa agli oneri del riadattamento;

— assicura l’istituzione, il mantenimento e il rispetto di normali condizioni di concorrenza e non esercita un’azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano;


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