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a) i dazi di entrata o di uscita, o le tasse di effetto equivalente e le restrizioni quantitative alla circolazione dei prodotti;
b) le disposizioni e i sistemi che creino, una discriminazione fra produttori, fra acquirenti o fra consumatori, specie per quanto concerne le condizioni di prezzo o di consegna e le tariffe dei trasporti, come pure le disposizioni e i sistemi che ostacolino la libera scelta del fornitore da parte dell’acquirente;
c) le sovvenzioni o gli aiuti accordati dagli Stati o gli oneri speciali da essi imposti sotto qualsiasi forma;
d) i sistemi restrittivi tendenti alla ripartizione o allo sfruttamento dei mercati.
Articolo 5
La Comunità adempie al suo compito, nelle condizioni previste dal presente Trattato, con interventi limitati.
A tal fine essa:
— guida e facilita l’azione degli interessati raccogliendo informazioni, organizzando consultazioni e definendo gli obiettivi generali;
— mette a disposizione delle imprese i mezzi di finanziamento per i loro investimenti e partecipa agli oneri del riadattamento;
— assicura l’istituzione, il mantenimento e il rispetto di normali condizioni di concorrenza e non esercita un’azione diretta sulla produzione e sul mercato se non quando le circostanze lo esigano;
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