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La guerra intrapresa senza dichiarazione è riguardata come un atto di assassinamento1.


§. IV.


Del diritto delle genti durante la guerra.


Il diritto delle genti durante la guerra è la cosa la più dilicata che si possa immaginare. Come prescriver leggi ad uno stato d’indipendenza che non ne conosce alcuna? (Inter arma silent leges).

Ciò non ostante sembra che debba esservi un principio incontrastabile, ed è quello di far la guerra secondo le massime che lasciano la possibilità di conseguire la pace.

La guerra tra le potenze non può a motivo della loro reciproca indipendenza essere una guerra di punizione (bellum punitivum), poichè la punizione non può aver luogo che nel rapporto d’un superiore (imperantis) a un suddito (subditum), e le potenze non trovansi in questa relazione.

La guerra non può essere nemmeno a morte (bellum internecinum); nè guerra di soggiogamento (bellum subjugatorium), ch’è lo esterminio


  1. Tale era l’ultima guerra che Buonaparte ha fatto all’imperatore di Russia.