Pagina:Trattato del diritto delle genti 1814.djvu/15

16

E poichè esso non appaga i voti della ragione che li sollecita di pervenire a una regolare esistenza, qualunque diritto dei popoli, come altresì qualunque possedimento acquistato, o conservato colla guerra, non è che uno stato provvisorio, e non può diventare definitivo, che per mezzo di una generale associazione di tutte le società politiche, seguendo l’analogia del contratto per cui un’assemblea di famiglie diviene uno stato, il che condurrebbe ad una vera pace.

Ma siccome per l’estensione geografica un solo corpo non sarebbe capace di accordare a tutti i membri della confederazione una protezione eguale e sufficiente, e parecchie di queste riunioni ricadono necessariamente nello stato di guerra, la pace perpetua, ultimo scopo del diritto delle genti, diviene una idea ineseguibile.

Ma prendendo per base dell’indipendenza i limiti naturali delle abitudini e del linguaggio, è possibile di seguire massime tendenti a realizzare unioni politiche che gli avvicinino continuamente alla pace perpetua.

Queste massime sono eseguibili: la ragione le comanda come un dovere.

Così il diritto delle genti è fondato su quello dell’essere ragionevole, e sopra il diritto delle società politiche in generale.

L’accennata unione di differenti stati forme-