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ostante non gli è permesso di rivelarlo, poichè in questo caso dichiarerebbe che la sua guerra è una guerra di punizione, il che sarebbe una nuova offesa.

Il cambio dei prigionieri senza alcun riguardo al loro numero fa parte del diritto delle genti dopo la guerra.

Lo Stato ch’è vinto, o i suoi sudditi, non perdono per la conquista del loro paese la loro esistenza o libertà politica, di modo che lo Stato ch’è vinto divenga una dipendenza dell’altro, e i suoi sudditi altrettanti servi, poichè ciò sarebbe una guerra di punizione.

La servitù può tanto meno essere il risultato della guerra: poichè, ciò ammesso, si punirebbe lo Stato sopra i suoi sudditi che non furono che istromenti, e che non fecero che ubbidire.

Una schiavitù ereditaria è ancor meno ammissibile, perchè è cosa assurda il pretendere che alcuno possa ereditare l’altrui punizione.


§. VI.


Del diritto delle genti, durante la pace.


Il diritto della pace consiste nel diritto;

1.° Di conservare la pace mentre il vicinato è in guerra: questo è il diritto di neutralità.