Pagina:Trattato del diritto delle genti 1814.djvu/11

12

nè come fabbricatori di monete false, o portatori di nuove non vere.

È d’uopo ch’esso eviti tutti i perfidi mezzi che distruggerebbero la confidenza necessaria a futuro stabilimento di una solida pace.

La necessità di vivere durante la guerra permette al nemico di mettere contribuzioni, e di esigere somministrazioni dai paesi ch’egli occupa: ma non ha il diritto di saccheggiare gl’individui; poichè non è ai sudditi che si fa la guerra, ma allo Stato che li comanda.


§. V.


Del diritto delle genti dopo la guerra, e nel momento in cui si tratta la pace.


Il vincitore fissa le condizioni che debbono convenirsi col vinto per giungere alla pace.

Egli le fissa non in virtù di qualche pretesto di diritto che gli appartenga a motivo di pretesa lesione per parte del suo avversario, ma le fissa in virtù del suo potere.

Questa è la ragione per cui il vincitore non debbe pretendere di essere fatto indenne delle spese della guerra, poichè allora dichiarerebbe ingiusta la guerra del suo avversario: e, sebbene egli possa agire per questo motivo, ciò non