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parte della città. Ma qui egli hanno i frutti per loro. E la terra che essi lavorano è di lor propria.

Ancora se quella parte del terreno della publica detta da lui, onde chi ha l’arme dee trarne il vitto, sarà, dico, lavorata da loro stessi, che differenza fia da chi avrà l’arme, e dai contadini? E pur vuole, che ella ci sia il legislatore. E se diversi contadini fien quei, che lavorano il terreno privato, da quei che lavorano il publico, ne conseguiterà, che un quarto membro ci sia aggiunto, che di nulla sarà partecipe; ma fia un membro spiccato dalla republica. E se un vorrà porgli i medesimi, quei, dico, che lavorano i campi publici, e quei che lavorano i privati, ne conseguiterà, che i frutti saranno insufficienti dappoi ch’egli hanno a dar le spese a due case. E per che cagione di subito dai medesimi terreni proprî, non si pigliano eglino il vitto per la porzione loro; e così non la danno a chi ha l’arme? Queste cose tutte generano assai difficoltà.

Non sta ancora bene la legge, che è intorno ai giudizî, che stima ben fatto, che il giudice sia forzato a dividere la sentenza semplicemente con lo scritto; e di giudice a diventare arbitro. Che tal cosa è ben fatta in uno arbitrato, e fra più, perchè e’ ragionano insieme l’un con l’altro delle sentenze. Ma nei giudizî non si può far questo, anzi incontro a tal ordine la più parte dei legislatori ha ordinato, che i giudici non possin parlare insieme.

Ma oltre di questo come non fia un tal giudizio pieno di confusione quando un giudice pensi che un sia debitore, ma non di tanto quanto chiede la parte? Perchè ella chiede, verbigrazia, venti scudi, ed il giudice ne le aggiudica dieci; o questi più, e quei meno: e quel cinque, o quel quattro. E così, verbigrazia, vanno dividendo