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le cose, o per elezione, o per sorte che venghino in tai giudizî, o che tutti giudichino di tutte le cose parte per elezione e parte per sorte, ovvero che di certe cose lo giudichino parte li tratti per sorte, e parte gli eletti in essi giudizî. Questi modi adunche sono quattro e altrettanti sono i particulari, perchè in questi particulari o certi eletti giudicano di tutte le cose, o certe tratti, o parte ne giudicano li tratti, e parte gli eletti, o certi giudizî sono composti d’uomini eletti e di tratti.
E questi modi sono altrettanti che li detti, e di nuovo questi medesimi si raddoppiano in questo modo, cioè, certi ne sono di tutti li cittadini e certi dell’uno e dell’altro modo, com’è dire nel medesimo giudizio è una composizione di tutto il popolo, e di certi determinati, e certi ve n’è fatti con l’elezione, e certi con la sorte, o nell’un modo o nell’altro. Èssi detto adunche in quanti modi si possino adattare i giudizî de’ quali i primi modi sono popolari, tutti quei, dico, che sono composti di tutto il popolo, e che giudicano d’ogni cosa. E li secondi hanno dello stato dei pochi potenti, quei dico, che essendo composti di certi, giudicano sopra ogni cosa. E li terzi hanno dello ottimate e sono da republica tutti quei, dico, che son parte composti di tutto il popolo, e parte di certi.
FINE DEL
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LIBRO SESTO.