Pagina:Trattato de' governi.djvu/265

In tutti gli stati sono tre membri, il bene de’ quali debba essere considerato dal prudente datore di legge. I quali tre membri stando bene, conseguita per necessità che stieno ancora bene quei governi; e così di necessità conseguita ancora, che gli stati sieno differenti, secondo la differenza, che questi tre membri hanno l’uno dall’altro. Di questi tre uno n’è quello, che consiglia le faccende publiche. Il secondo è quello, che è intorno alli magistrati. E questo importa a vedere quai si debbino fare, e di che cosa e’ debbino esser padroni, e in che modo debba essere fatta l’elezione loro. Il terzo è di chi ha a giudicare.

Il membro, che consiglia debbe esser padrone della guerra, e della pace, delle tregue e leghe da farsi, e da rompersi, delle leggi, della morte, dello esilio, della pubblicazione dei beni1, e del rivedere i conti. È adunche di necessità o che tutti li predetti giudizî si distribuischino a tutti li cittadini, o tutti a certi, come è verbigrazia a un solo magistrato, o a più altri; ovvero che altre delle cose dette, o certe di loro si distribuischino a tutto il corpo dei cittadini, e che certe si distribuischino a certi.

Il distribuirsi adunche i giudizî di tutte le cose dette a tutti i cittadini è ordine popolare, che altro non vuole già il popolo, che una tal parità. E li modi da fare tutti li cittadini partecipi di queste cose sono più. Uno è che dispersè, e non tutti insieme gli faccino, come s’usa nella republica di Telecleo da Meleto, e in altre ancora, dove li magistrati ragunati tutti insieme deliberano. Ma nei magistrati vanno ciascun poi dispersè, cioè tribù per tribù, e parte per parte, per minima che ella sia, infino a tanto che tutti vi sieno iti, e ragunansi questi insieme solamente per fare leggi, e per casi appartenenti allo stato, e per udire le cose proposte dai magistrati.

Un altro modo è, che tutti

  1. Confisca.