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mettere la differenza di questi, e dipoi dall’uno, e dall’altro, siccome da una regola, si debba pigliare il composto della republica.
Tre modi sono da fare questo misto, e questo composto, perchè o e’ si debbe torre l’un termino, e l’altro, con li quali amendue questi stati pongono le leggi. Come verbigrazia intorno ai giudizî, negli stati de’ pochi potenti si mette pena ai ricchi, se e’ non giudicano, e alli poveri non si dà mercede. E negli stati popolari all’incontro ai poveri si dà salario, e alli ricchi non si constituisce pena alcuna. È comune, e mezzo infra questi due ordini il pigliar l’uno, e l’altro termino, e però è ancora da republica; perchè ella è un misto dell’uno e dell’altro stato. Questo adunche è un modo di combinazione.
Un altro è pigliare il mezzo di quelle cose, che l’uno e l’altro stato dispone, com’è verbigrazia nella concione, l’un vuole, che e’ vi convenga chi non ha punto di censo o poco; e l’altro vuole che e’ vi convenga chi n’ha assai. Dei quali due termini nè l’uno, nè l’altro ha del comune; ma il mezzo dell’un censo, e dell’altro sta bene.
Il terzo modo è pigliare di due ordini parte dall’uno stato, e parte dall’altro; io dico verbigrazia che e’ pare ordine popolare, che i magistrati si tragghino a sorte, e ordine da stato stretto, che e’ si faccino con elezione. E parimente è ordine popolare il creargli senza alcun rispetto del censo. E ordine di stato stretto è l’eleggergli con il sol rispetto del censo. Da stato adunche d’ottimati, e da republica verrà ad essere quel modo, che sarà preso dall’uno e dall’altro stato, cioè dallo stato dei pochi il fargli con elezione, e dal popolare il non avere rispetto al gran censo. E questo adunche è il modo di mescolargli.
E il segno, che nella republica sia ben mescolato il popolare stato, e quello dei pochi potenti, è il potersi dire della medesima or che