Pagina:Trattato de' governi.djvu/202

Debbe chi pone questa legge del congiugnersi insieme il maschio e la femmina, riguardare e ai genitori e alla età del vivere, acciocchè e’ concorrino in un tempo medesimo, e che le forze non sieno dissimili; cioè, che l’uno possa generare, e non l’altra; o all’incontro che e’ possa la donna, e non l’uomo; perchè tai cose generano discordie, e contenzioni l’uno con l’altro.

Oltra di questo si debba avere rispetto alla successione de’ figliuoli, imperocchè li figliuoli non debbono essere troppo lontani dalle età dei genitori; perchè il beneficio, che i figliuoli rendessino ai vecchi genitori sarebbe indarno; e così avverrebbe dell’ajuto delli genitori, cioè, ch’e’ non potrebbono porgerlo ai figliuoli. Nè ancora dovrebbono essere molto propinqui, perchè tal contiene in sè molte difficoltà; conciossiachè infra li si fatti sia meno riverenza, come se e’ fussino coetanei; ed evvi quasi sempre contesa nel governo di casa per simile cagione.

Ancora debbe stare in tal modo la cosa, per ritornare donde noi ci siamo partiti, acciocchè li corpi di chi nasce sieno quali li desidera il dator di legge.

E tutte queste cose occorrono quasi per via d’una diligenza medesima, conciossiachè il termino della generazione finisca negli uomini per lo più in settanta anni (e questo è l’ultimo) e nelle donne in cinquanta. Però bisogna da prima congiugnergli insieme di tale età che ella venga in un medesimo tempo a concorrere.

La combinazione dei giovani non è buona per la procreazione dei figliuoli, imperocchè in tutti gli animali i fatti prodotti da’ giovani