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al detto della legge, nondimanco gli sarà pure di mestiero di qualche forza mediante la quale e’ faccia osservarla. Ma forse d’un sì fatto re non è difficile a farsi la determinazione, cioè ch’egli è di necessità, ch’egli abbia forza dattorno; la quale sia tanta, ch’ella prevaglia a ciascheduno, che fusse solo, e ancora a più, che fussino insieme, ma che ella non prevaglia già a tutto il popolo. Nel qual modo gli antichi constituirono la guardia del corpo ai principi, quando e’ mettevano uno nel grado chiamato Esinnete, o tiranno. E in Siracusa fu un cittadino che, chiedendo Dionisio la guardia del corpo, consigliò che e’ se ne li desse tanta, quanta io ho detto.


Ma il nostro ragionamento è ora di quel re, che fa ogni cosa secondo la voglia sua; e di questo sì fatto è da considerare. Imperocchè il re, che è per legge, non fa specie di regno, siccome io ho detto innanzi; perchè in tutti gli stati può farsi uno, che abbia perpetua autorità negli eserciti; com’è nel popolare stato, e negli ottimati. E in molti luoghi s’usa di preporre un solo alla amministrazione di tai cose. E un tale magistrato s’usa in Epidanno. E in Opuntio v’è ancora, ma limitato alquanto più.

Ma del regno, che ha la podestà assoluta (e tale è quello che ogni cosa governa ad arbitrio suo) in questo dico pare ad alcuni, che e’ non sia naturale cosa