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una volta sola possono essere avuti da un medesimo, o per certi tempi determinati, e certi ne sono senza termino, siccome è il giudice, e il concionatore.

Ma forse qui potrebbe dirsi, che questi tali detti non fussin magistrati, e che per tal conto chi n’è, non fusse di magistrato partecipe: anzi è cosa ridicula a privar di nome di magistrati i principalissimi, e supremi gradi. Ma questo qui non importi, essendo la differenza solamente nel nome: (perchè il nome generale manca al magistrato di chi giudica, e di chi è concionatore) qualmente e’ debba l’uno, e l’altro chiamarsi: ma chiamisi per via di diffinizione magistrato indeterminato. E cittadini sien posti da noi esser quegli, che di quei magistrati sien partecipanti. E tal diffinizione sta quasi bene al cittadino, che infra tutti gli altri sia cittadin veramente.

Nè qui ci debbe esser nascosto, che nelle cose, dove sono i suggetti differenti di specie, che l’uno v’è primo dell’altro, e così va consequentemente, quivi o non darsi (in quanto che e’ son tali) cosa alcuna comune, o darsi debolmente. Ma i modi de’ governi son differenti di specie; e questi son prima, e questi son dopo. Conciossiachè gli governi peccanti, e che trapassano, per necessità si debbon collocare dopo i buoni. E in che modo stieno i governi che peccano, dirò io disotto. Però è di necessità che il cittadino sia di più sorte, secondo la diversità di ciascun modo di stato: onde il cittadino sopraddetto principalmente sia cittadino nello stato popolare. E negli altri può ei ben essere, ma non necessariamente; conciossiachè in alcuni stati non vi sia popolo, nè vi s’usi di ragunar la concione, nè senato: e usivisi di giudicare separatamente, siccome è in Sparta: dove de’ contratti vi danno giudizio gli Efori: ma chi ne giudica uno, e chi un altro. E il senato de’ vecchi vi rende ragione sopra le morti: