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Sarà nondimeno lecito nelle maggiori solennità di alternare il canto gregoriano del coro coi cosiddetti falsibordoni o con versi in simile modo convenientemente composti.
Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli salmi si propongano per intero in musica, purchè in tali composizioni sia conservata la forma propria della salmodia; cioè purchè i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questo imitati.
Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosiddetti di concerto.
c) Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell’inno. Non è quindi lecito di comporre p. e. il Tantum ergo per modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio, e il Genitori un allegro.
d) Le antifone dei Vesperi devono essere proposte d’ordinario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qualche caso particolare si cantassero in musica, non dovranno mai avere nè la forma di una melodia di concerto nè l’ampiezza di un mottetto o di una cantata.
V.
CANTORI.
12. Tranne le melodie proprie del celebrante all’altare e dei ministri, le quali devono essere sempre in solo canto gregoriano senza alcun accompagnamento d’organo, tutto il resto del canto liturgico, è proprio del coro dei leviti, e però i cantori di chiesa anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che propongono devono, almeno nella loro massima parte, conservare il carattere di musica da coro.