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anche solo in parte, se pure le rubriche liturgiche non consentano di supplire con l’organo alcuni versetti del testo, mentre questi vengono semplicemente recitati in coro. Soltanto è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di cantare un mottetto al SS. Sacramento dopo il Benedictus della messa solenne. Si permette pure che dopo cantato il prescritto offertorio della messa, si possa eseguire nel tempo che rimane un breve mottetto sopra parole approvate dalla Chiesa.

9. Il testo liturgico deve essere cantato come sta nei libri, senza alterazione o posposizione di parole, senza indebite ripetizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

IV.

FORMA ESTERNA DELLE SACRE COMPOSIZIONI.

10. Le singole parti della messa e dell’officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma, che la tradizione ecclesiastica ha loro dato e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di comporre un introito, un graduale, un’antifona, un salmo, un inno, un Gloria in excelsis ecc.

11. In particolare si osservino le norme seguenti:

a) Il Kyrie, Gloria, Credo ecc. della messa devono mantenere l’unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.

b) Nell’officiatura dei Vesperi si deve ordinariamente seguire la norma del Caeremoniale Episcoporum, che prescrive il canto gregoriano per la salmodia e permette la musica figurata pe’ versetti del Gloria Patri e per l’inno.