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TORNIAMO ALLO STATUTO | 17 |
dotta in pratica, non è nemmeno detto che ai termini del nostro Statuto sia esclusa ogni azione della rappresentanza nazionale elettiva sulla vita del Ministero o dei ministri. Una tale azione non è però da considerarsi a priori come sempre egualmente e costituzionalmente necessaria.
S'intende che nessuna legge può mai essere sanzionata senza l'approvazione preventiva della Camera; e mediante la votazione dei bilanci non è esclusa la facoltà nel Parlamento, dove si tratti di un vero contrasto costante d'indirizzo, di far valere la sua volontà contro un determinato Ministero o ministro.
Il sistema monarchico rappresentativo, come ogni altra forma di governo, non funziona automaticamente nè meccanicamente, e richiede nei suoi organi una prudente e costante considerazione delle condizioni di fatto in cui esplicano la propria azione.
E per fare tutta questa riforma, non occorre nè alcun ritocco allo Statuto nè alcuna legge, e tampoco alcun colpo di scena o atto di energia; ma basta che se ne persuada la coscienza pubblica. Il vizio attuale non sta nella legge; trae anzi origine dalla violazione della legge stessa fondamentale dello Stato.
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È strano invero il fenomeno che si è venuto svolgendo e determinando nel Regno d'Italia, e più specialmente durante questo ultimo quarto di secolo.
A poco a poco è sorto e si è affermato un istituto nuovo, non contemplato affatto nello Statuto, e che ogni giorno più tende a costituirsi come un potere autonomo, fuori della legge, e si alimenta e s'impingua di tutte quelle funzioni di cui apertamente o tacitamente sta spogliando gli altri poteri costituzionali. Questo istituto nuovo, ibrido, che tende a sovrastare ogni giorno più a tutti gli altri poteri, è quello del Ministero, considerato nel suo complesso, ma che s'incarna specialmente nella persona del presidente del Consiglio.
Non intendo alludere qui alla vecchia questione dei ministri-cancellieri e dei ministri-cardinali o gran visir, cioè ad una questione che riguarda la costituzione interna del Ministero e la opportunità di concentrarne in maggiore o minor grado la rappre-
Vol. LXVII, Serie rv — 1 Gennaio 1897. 2