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con lire 10, e ciò per dodici settimane , compresa la convalescenza quantunque potesse essere ricoverato anche in qualche spedale od ODera pia. Soccorre i cronici coi proventi de' capitali, purché abbiano fatto parte dell' unione per un decennio. Chi lascia trascorrere ire mesi senza soddisfare alla quota mensile ò cassato dalla società. Rientrandovi deve pagare i tre mesi scaduti, e per quattro settimane perde o>n'i diritto ai soccorsi; rientrando dopo un nono, perde il vorsato , eo è come vi entrasse la prima volta.
La vedova di un calzolaio che abbia un Ogliuolo, il quale tenga aperta l'officina del padre, continuando a pagar le quote, continua pure i suoi diritti verso la società.
I fondi di questa società sono costituiti:
1. Dalla quota di lire una ogni mese;
2. Dallo quote de' morosi ;
5. Dai capitali messi a mutuo.
Condizione per entrare nella società ò l'essere mastro calzolaio.
rio Istituto de' lavoranti Cappellai. — L'epoca della sua fondazione risale al 173(1 ; in processo di tempo venne riformato, ed ora trovasi costituito nel seguente modo: K composto di lavorami cappellai nazionali ed esteri, ed ha per base fondamentale di giornal- mente soccorrere , senza veruna distinzione, tutti i soci che cadono ammalati ; di dare una indennità ai lavoranti forestieri che arrivano o partono, e di sovvenire quelli che per qualche indisposizione fisica o i r vecchiaia si rendono inabili al lavoro , purché per 20 anni coi secativi abbiano soddisfallo ai contributi prescritti dai regolamenti.
I fondi di questa società sono costituiti :
Dalla quota di L. 4 che ogni socio deve pagare per una volta soltanto, s titolo di buon ingresso;
Da centesimi 2!) per settimana, oltre cent. 80 {ciascun anno per la retribuzione del raccoglitore.
Fer essere ammessi, gli aspiranti devono essere di una sufficiente capacità nella loro arte, godere di una buona costituzione fisica e non oltrepassare l'età d'anni SO.
Detta società sussidia settimanalmente il socio ammalato, dopo il quinto giorno di sua malattia e 26 settimane dalla sua aiìunessione, con lire 7 , per il corso di 8 settimane consecutivo, quand' anche po- tesse essere ricoveralo in qualche ospedale od opera pia; prolun- gandosi la malattia, gli accorda L. 1 per altre .due {settimane a ll0'0 di convalescenza.