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136 amministrazione dello stato

Senato di Torino è antichissima, essondo succeduto al Consiglio permanente instituito circa l’anno 1424, il quale prendeva il titolo di Consiglio cismontano, in contrapposto a quello di oltremonte che sedeva in Ciamberì. Il duca Emanuele Filiberto poi, riformandolo, chiamavalo Senato italico, perchè doveva essere capo negli Stati italiani da lui posseduti — Il magistrato d’appello pronuncia sulle appellazioni dalle sentenze dei tribunali di prima cognizione nelle materie sì civili che correzionali, e giudica i processi criminali. Si compone di cinque classi, tre per le materie civili e due per le criminali oltre una sezione di accusa ed un ufficio di segreteria. Gli sono inoltre aggregati gli uffizi dell’avvocato generale, quello dell’avvocato fiscale generale di S. M. e quello dell’avvocato de’poveri.

Il numero degli avvocati presso il magistrato d’appello di Piemonte è indeterminato. Ora se ne contano 220. Il numero de’causidici collegiali è di 39, e quello dei R. liquidatori di 11.

Tribunale di 1a cognizione (Via della Consolata, 1). — In materia penale decide, in prima istanza, le cause correzionali, ha l’istruzione nelle criminali, ma non pronuncia l’accusa, dovendosi limitare a trasmettere gli atti all’avvocato fiscale generale, quando trovi sufficienti indizi di reità a carico dell’imputato, e giudica in grado d’appello sulle contravvenzioni. — In materia civile conosce in primo grado di tutte le cause che non sono attribuite ad altre giurisdizioni, ovvero ai giudici di mandamento, e decide in grado d’appello sulle sentenze dei giudici, in quanto il valore della cosa controversa ecceda L. 100. La giurisdizione volontaria entra nelle sue attribuzioni.

Giudici di mandamento. — Sono sottoposte alla cognizione dei giudici mandamentali le cause civili, quando non eccedano il valore di L. 300, ed anche le cause per contravvenzioni. Essi esercitano, entro certi limiti, la polizia giudiziaria, anche per ciò che riguarda i delitti ed i crimini. Hanno ingerenza in alcuni pochi atti di volontaria giurisdizione, determinati dalla legge, nei quali non si richiede una vera cognizione di causa, e l’ufficio del giudice si limita ad accertare la volontà delle parti, come nelle emancipazioni volontarie, nella omologazione di modiche donazioni e simili.

Sette giudici di mandamento dividono tra loro la giurisdizione della città, de’borghi e del territorio di Torino, e siedono nei seguenti luoghi: