Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. |
vostro fratello, o comprate da lui, non gli date danno e dolore nel prezzo, ma computate esso prezzo secondo che l’anno cinquanta è più o men vicino; perchè allora il fondo ritorna al padrone di prima. E però, se manca di molto all’anno del giubbileo, la cosa avrà prezzo maggiore; se poco, varrà meno. Non vogliate affliggere il prossimo vostro: ma tema ciascuno il Signore Dio suo; perch’io sono il Signore di tutti. Adempite i miei precetti; e abiterete la terra senza paura di prepotenza straniera. E se direte: Che mangeremo noi il settim’anno, l’anno che la terra riposa, se non seminiamo e non abbiamo raccolto? - Io vi darò benedizione di frutto nell’anno sesto, sì ch’abbia a bastare per più di due anni. E seminerete l’anno ottavo, e fino al nono mangerete delle derrate del sesto, insin che venga il raccolto novello. La terra non si potrà vendere mai, perch’è mia la terra, dice il Signore; e voi siete come passeggeri, e miei come coloni. Onde ciascuna parte della vostra passione non si venderà che a condizione di dover essere riscattata. Se il tuo fratello nel bisogno vende il suo poderetto; potrà, se trova denaro, ricuperarlo anche prima del giubbileo. Ma se il venditore non avesse da rendere il prezzo, il compratore si tenga il podere sino all’anno cinquanta; perchè quell’anno ogni podere venduto ritorna al padrone di prima. Solamente le case che sono in città murata, possonsi ricomperare nel termine d’un anno; ma, se non si ricompri entro l’anno, il compratore e i suoi discendenti la tengano in perpetuo, e neppur l’anno del giubbileo la si restituisca al possessore di prima. Che se la casa è in terra non murata, vendasi come podere; e nel giubbileo ritorni al primo padrone».