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SECONDO II /{ 5 XXXIII. Queste Istituzioni non furono il solo vantaggio che da romani pontefici ricevesse nel corso di questo secolo il Diritto canonico. L’erudizione e la critica, che già da gran tempo una nuova luce spargeva su tutte le scienze, avea fatto conoscere che molti errori trovavansi nel Decreto di Graziano; che le citazioni de’ Concilii e de’ Padri spesso non erano esatte; che si allegavano le opere supposte alla stessa maniera che le genuine; che molti canoni vi erano alterati, o tronchi, o l’un coll’altro confusi; che nella storia e nella cronologia vi erano moltissimi falli; e ch era perciò necessario ch’esso fosse da uomini dotti esattamente riveduto e corretto. Pio IV fu il primo a formarne l’idea e a deputare una congregazione di cardinali, di giureconsulti e d’altri eruditi che in ciò si occupassero. Essi cominciarono l’immenso loro lavoro, e continuandolo sotto il pontificato di S. Pio V, finalmente sotto quello di Gregorio XIII lo condussero a perfezione. Trentacinque furono i trascelti a tal opera, benchè non tutti al tempo medesimo, e di essi ventidue furono italiani, cioè i cardinali Marcantonio Colonna, Ugo Buoncompagni, che fu poi Gregorio XIII, Alessandro Sforza, Guglielmo Sirleto, Francesco Alciati, Guido Ferreri, Antonio Carafa, Gabriello Paleotti, S. Carlo Borromeo e Filippo Buoncompagni; e tra' teologi Felice da Montalto, che fu poi Sisto V, Cristoforo da Padova generale degli Agostiniani, Eustachio Locatelli, Giuseppe Panfilo, Mariano Vettori, Girolamo Parisetti, Antonio Cucchi, Latino Latini, Flaminio Nobili, Zaleno Salendo,