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peimo (>3 narrato (t.3, l. 4 c 7 n 27, 28), aveane dato l’esempio, passando il primo a Mantova, e poscia a Montpellier, il secondo a Modella. l)i (¡uesta città singolarmente parean temere i Bolognesi, come ancora di Reggio, o perchè le scuole di giurisprudenza vi fosser più 1 ¡nomale che altrove, o perchè la lor vicinanza potesse ed essi recar qualche danno. Di qua nacque una cotal opinione che alcuni tra’ dottor bolognesi di questo secolo presero a sostener francamente come verità,. di cui senza gran fallo non si potesse pur dubitare, cioè che i privilegi dalle leggi romane accordati ai’ professor delle leggi si potessero bensì godere da' professor bolognesi, ma da’ modenesi e da’ reggiani non già: Doctores Bononiae, dice Odofredo (in l. Si duas ff. de excus. tutor.), habent excusationem a tutelis, non qui docent Mutinae vel Regii; anzi egli stesso altrove ed anche il celebre Accorso giunser tant’ oltre, come mostra il dottissimo P. Sarti (De Prof. Bonon. t. 1, pars 1 p. 75), che a guisa di plenipotenziarj della giurisprudenza fissarono autorevolmente i limiti, di là da’ quali non poteasi godere di tai privilegi, e decisero ch’essi non si stendevano oltre il fiumicello Avesa che allora correva fuori della città di Bologna, ed or la taglia quasi per mezzo. Ma questa lor decisione che non avea fondamento a cui appoggiarsi, non ottenne fede che appresso i decisori medesimi. Nè era essa freno bastevole a trattenere i professori, sicchè non si recassero ove poteano sperare o premio, o onor maggiore. Convenne dunque pensare a mezzo più efficace,