Pagina:Tiraboschi - Storia della letteratura italiana, Tomo IV, Classici italiani, 1823, IV.djvu/481

46o LIBRO al pubblico altri pregevoli documenti con cui illustrare ancor maggiormente quest’argomento. XXI. Io debbo qui di bel nuovo dolermi che la sì antica e sì illustre università di Padova non abbia ancor avuto un diligente indagator de’ suoi pregi, e uno storico esatto dei celebri professori che in essa fiorirono. Il Facciolati ci nomina (Fasti Gymn. patav. pars 1, p. 9) un Aldobrandino Denaro, di cui dice che l’an 1238 spiegava in Padova il Decreto di Graziano; e noi gliel crederemo, poichè egli ce ne assicura. Aggiugne che al medesimo tempo era ivi professore di Canoni Bovettino de’ Bovettini mantovano, che essendo arciprete di quella cattedrale tenne insieme per molti anni scuola di ecclesiastica giurisprudenza. Questi da tutti gli altri scrittori è chiamato col nome semplice di Boatino o Bovettino. Il Papadopoli disputa lungamente (Hist. Gymn. patav, l. 1, p. h)5) s’ei morisse l’anno 1300, o il 1310, o il 1321, e a me sembra ch’egli non rechi argomento che pienamente decida la controversia. Ma come farem noi a conciliare il Papadopoli col Facciolati, o a chi di loro crederem noi? Questi dice che Boatino literam nullam reliquit; quegli afferma che scripsit multa in eodem jure; e aggiugne che se ne trovan frammenti presso gli antichi scrittori del diritto canonico, e che il rimanente è perito. E il Papadopoli scrive il vero, poichè Boatino si vede citato più volte dagli antichi giureconsulti, e nominatamente da Giovanni di Andrea. Deesi inoltre al Papadopoli la lode di avere scoperto e confutato l’errore del Panciroli