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356 LIBRO del foro. Ad esse dunque aggiunsero molte i loro particolari statuti, ne’ quali altre leggi si conteneano proprie di ciascheduna città, e adattate alle lor circostanze. A questi tempi di fatto assegna la prima origine degli statuti delle città italiane l’eruditissimo Muratori (Antiq. Ital. t. 2, p. 282); perciocchè, comunque si trovino, com’egli osserva, alcune particolari leggi da qualche città pubblicate verso la metà del secolo XII, innanzi alla pace di Costanza però non ritrovasi ch’esse fossero unite in corpo, e che si formasse una compilazion di statuti. Ma al principio del secolo XIII ne veggiam formarsi non pochi. Egli rammenta gli Statuti di Ferrara pubblicati prima dell’anno 1208, e que’ di Modena prima dell’anno 1213, e que’ di Verona dell’anno 1228, e que’ di Pistoia, che benchè cominciati assai prima, ei crede nondimeno che non formasser corpo di leggi se non verso il 1200 (ib. t. 4; p 522). Egli accenna ancora lo Statuto veneto riformato l'anno 12l42 dal doge Jacopo Tiepolo; sul qual argomento degnissimo d’esser letto è ciò che ne scrive il dottissimo ed esattissimo storico della Letteratura veneziana Marco Foscarini (Stor. della Letter. venez. p. 5, ec.), il quale mostra che essendosi i Veneziani retti fin da’ tempi più antichi con un diritto lor proprio, prima assai del secolo XIII essi ebbero i loro statuti, benchè la più antica raccolta di cui si trovi certa notizia, sia quella fatta dal doge Enrico Dandolo verso il fine del secolo XII. Molti altri statuti si potrebbono qui mentovare; e que’ di Milano, pubblicati l’anno 1216 (Script. Rer. ital. vol. II. p. 666), e