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3’jtì LIBRO salvo nella persona non men che ne’ beni; che non sarà molestato nè da’ ladri ne da’ nimici, e che non sarà costretto a fermarsi suo malgrado in Modena; e che in caso di contravvenzione gli si dovranno pagare mille lire imperiali per ciascheduno de’ suddetti articoli a cui in qualunque modo si contravvenga; e inoltre che i tre medesimi procuratori gli dovran rendere tre mila lire bolognesi, che essi confessano di aver da lui ricevute in deposito. Somigliante a questo è l’altro documento de’ 13 di maggio 1288, in cui quasi gli stessi articoli si rinnovano tra lui e i procuratori di Guido de’ Guidoni nobile modenese, cui egli dovea andare a curare in una sua malattia. Il P. Sarti sospetta (pars 1, p. 469) che il mentovato deposito di tre mila lire, di cui non si vede ragione alcuna, fosse una finzione usata a que’ tempi anche dagli avvocati, i quali volendo esigere da’ lor clienti una somma eccessiva, e temendo di venire un giorno perciò tratti in giudizio, convenivan con essi che la detta somma non si esprimesse nelle carte giuridiche come dovuta per pagamento, ma come dovuta per restituzion di deposito. E veramente ciò che racconta Filippo Villani, quando sia vero, ci fa vedere che Taddeo vendeva a troppo alto prezzo il suo sapere. Udiamo come ei narri la cosa (l. cit. p. 44)- Essendo al suo tempo il Sommo Pontefice in infermità mortale caduto, e comandando che alla sua cura fosse chiamato Taddeo, non si accordando co’ suoi mandatarii del diurno salario, imperciocchè egli pertinacissimamente cento ducati d’oro il dì