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SECONDO 31I nè turbolenze nè guerre alcune da sostenere; Federigo II, dico, fu il primo a rinnovar cotai leggi nel suo regno di Sicilia. Veggonsi anche al presente nelle Costituzioni da lui pubblicate quelle con cui comanda (Giannone Stor. di Nap. l. 16, c. 3; Lindbebrog. Cod. Legum antiquar. p. 808) che niuno sia ammesso allo studio della medicina, se prima non abbia per tre anni appresa la logica; e che a niuno sia lecito di tenere scuola, o di esercitar l’arte della medicina, o della chirurgia, se prima non sia stato esaminato da’ medici di Salerno, ov ver di Napoli; e che, quando da essi fosse stato approvato, debba prima d1 intraprenderne l’esercizio presentarsi al re stesso, o a’ regii ufficiali, e ottenerne lettere patenti che gliel permettano. La qual legge ci mostra che non ostante l1 università eretta in Napoli da Federigo, ove perciò dovean essere ancora professori di medicina, ei nondimeno volle che la scuola de’ medici di Salerno per la celebrità del suo nome ancor sussistesse; il cl’.e pur fece Manfredi, allor quando l’università di Napoli, che era venuta meno, fu da lui richiamata all’antico splendore, come a suo luogo si è detto. Che il riferito comando di Federigo fosse condotto ad effetto, ne abbiam la pruova in una delle lettere da Pier delle Vigne scrii te in nome del suo sovrano (l. 6, r. 34), che è appunto una patente data ad un medico a cui Federigo concede la facoltà di esercitare la medicina, poichè avea dato buon saggio di se medesimo nell’esame al quale erasi sottoposto. Carlo I come imitò gli esempi di Federigo nell’onorare di sua protezione