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6lO JUBhO interamente dimenticate. Intorno a tutto ciò veggasi il Muratori nelle due opere sopraccitate. IX. Poichè dunque queste diverse leggi aveano ancor vigore in Italia, e lecito era agl’italiani il seguire quella che più lor fosse in grado, era necessario che i giureconsulti avesser di tutte una sufficiente notizia. Come però le leggi romane, singolarmente cominciando dal XII secolo , aveano assai maggior numero di seguaci, così maggiore ancora era il numero di coloro che allo studio di esse si rivolgevano. E ciò dovette molto più accadere, quando si cominciò a tenere pubblica scuola di giurisprudenza; perciocchè le leggi romane furono quelle intorno alle quali comunemente esercitaronsi que’ famosi giureconsulti che aprirono agli altri la via. Questo è ciò di che ora dobbiam ragionare, esaminando dove e per cui opera singolarmente rifiorisse in Italia lo studio delle leggi. X. Quando le città italiane cominciarono, i come sopra si è dimostrato, a scuotere il giogo | dell’autorità imperiale, e a scegliere per lor medesimi i lor giudici e i lor magistrati, si riaccese allora in esse, secondo che si è già detto, lo studio della giurisprudenza. Ma non è perciò a credere che si aprisser di essa pubbliche scuole. Come in addietro eranvi sempre stati alcuni che l’aveano con privato studio coltivata, così quando questo studio si fece più vivo, benchè maggior fosse il numero di coloro che si applicavano alla giurisprudenza, essi però non altro faceano comunemente, che leggere e studiare per se medesimi que’ libri che potean rinvenire a ciò più opportuni. Se qualche scuola