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Go8 LIBRO Vili. Assai più sicuramente si può ragionare dell* altra parte del fatto che qui abbiam preso a esaminare, cioè dell’editto che dicesi pubblicato da Lottario II, con cui vietasse il seguire in avvenire altre leggi fuorchè le romane.’ Non si è aspettato a questi ultimi tempi a porre in dubbio, anzi a negare apertamente un tal fatto. Federigo Lindenbrogio fu, s’io non erro, il primo che prendesse a combattere la comune opinione (Praef. ad Cod Legum antiquar.) seguito poscia da altri, benchè ancora non sian mancati alcuni che hanno voluto difenderla e sostenerla. Degli uni e degli altri ha tessuto il Catalogo Salomone Brunquello (Hist. Juris Rom. Germ. p. 338). Il Muratori ancora, benchè sul ritrovamento delle Pandette pisane non abbia voluto determinar cosa alcuna, rigetta però francamente l’editto attribuito a Lottario (Praef. ad Leg. Longob. t. i, pars 2 Script. Rer. ital. p. 4). E veramente chi mai l’ha veduto, chi l’ha pubblicato? Ognuno racconta il fatto, ma non ne arreca alcun monumento. È egli possibile che in niun archivio ne sia rimasta copia? che niuno degl’imperadori seguenti ce ne abbia lasciata memoria? che niun de’ più antichi giureconsulti ne abbia dato alcun cenno? E così è nondimeno. Si leggan quanti diplomi e quante storie e quanti trattati legali furono scritti o in quel secolo, o ancor nel seguente, e non troverassi alcun vestigio di tale editto che pur a tutti dovea essere noto, da tutti, e da’ giureconsulti singolarmente, dovea citarsi. Ma ciò che invincibilmente dimostra la falsità di tal fatto, si è il riflettere che anche dopo f anno 1135