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SECONDO 213 alcune città e alcune provincie rimaser sempre in mano de’ Greci. Quindi in tre classi poteansi allora dividere gli abitanti dell’Italia; cioè in que’ che ubbidivano agl’imperadori di Costantinopoli, in que’eh’erano sudditi de’ Longobardi, e ne’ Longobardi medesimi. Di tutte e tre queste classi convien vedere partitamente quai leggi seguissero. E quanto a’ primi, cioè a que’ eli’ eran soggetti agli imperadori greci, non può nascere alcun dubbio ch’essi non si regolassero colle leggi greche, cioè col Codice e colle altre leggi di Giustiniano; e che gli esarchi che a nome de’ lor sovrani risedevano in Ravenna, e governavan quella parte d’Italia, che loro ubbidiva, su tal norma formassero i lor giudizj, e insieme pubblicassero le nuove leggi che successivamente si promulgavano dagl’imperadori. Quindi, per tralasciare più altri esempj, veggiamo che 1’imperador Maurizio avendo fatta legge che niun soldato, prima di compiere il tempo della milizia, potesse farsi monaco, per mezzo dell’esarco Longino inviolla al pontefice S. Gregorio il Grande (V1 Baron. Ann. eccl. ad an. 591), acciocchè ella in Italia ancora avesse vigore; benchè poi alle istanze del pontefice stesso la moderasse alquanto. IH. Gli Italiani sudditi de’ Longobardi, finchè questi non ebbero pubblicate le loro leggi, altre non poterono averne che quelle degl’imperadori greci. E dappoichè ancora Rotari, e poscia altri re longobardi promulgarono il loro Codice, come fra poco vedremo, gl’italiani non furon costretti a fare alcun cambiamento. Non