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PRIMO 103 (Jllst. ParuL JlorenL l. i, c. 2; l. 4, c. 1), e dopo lui da Federico Ottone Menckenio (Vita Ang. Polit. p. 304, ec.) e dal ch. canonico Bandini (Rag. sopra la collaz. delle Pand. p. 7, ec.). Ma questi tre medesimi autori, e altri da essi allegati, han confutata l’opinione del Poliziano, e han dimostrato che benchè il mentovato codice non debba credersi posteriore di molto a’ tempi di Giustiniano, e sembri scritto tra il vi e il vii secolo, non si può nondimeno in alcun modo affermare che abbia quel pregio troppo maggiore che il Poliziano gli ha attribuito. Or questo nuovo corpo di giurisprudenza romana avrebbe dovuto risvegliare in molti impeto ed ardore non ordinario nel coltivarla. E forse vi furon molti a que’ tempi che in questa sorte di studj ottenner lode. Ma non ce n’è giunta, ch’io sappia, notizia alcuna. Forse ancora vi furon più altri, oltre a quei che abbiam nominati, che in qualche genere di letteratura furon famosi in Italia a questa medesima età. Ma le vicende da’ tempi che a questi vennero dopo, ce ne han fatto perdere ogni memoria; e qui perciò siam costretti a porre fine a questa epoca, in ciò che appartiene agli studj; poichè di ciò che spetta alle scuole e alle biblioteche , abbiam già ne’ precedenti capi raccolto tutto ciò che dagli storici di questa età ci c stato tramandalo.