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111. Pubblicazione del Codice di Giustiniano. <j8 LIBRO a gran nome, o perchè di quelli che in questa scienza furono illustri, non ci sia rimasta memoria per negligenza degli scrittori di questa età , o per lo smarrimento avvenuto dell1 Opere loro. III. Frattanto mentre regnava Atalarico, 1 imperador Giustiniano riformò la romana giurisprudenza. e la pose in quel sistema medesimo in cui ella è al presente. Non è questo un oggetto che appartenga al mio argomento, poichè tutto fu opera di un imperador greco e de’ greci giureconsulti. Io perciò sarò pago di accennarlo brevemente, rimettendo chi voglia più rii stintamente saperne, a’ molti storici che abbiamo della romana giurisprudenza, e singolarmente a’ due più volte citati, l’Eineccio (Hist. Jur. l. 1 ,c. 6) e il Terrasson (Hist. de la Jurispr. part. 3). L’anno dunque 528 ei diè l’incarico a dieci de’ più dotti giureconsulti che fossero nel suo impero , fra’ quali era il celebre Triboniano , che da tre Codici che per 1" innanzi si eran formati, cioè dal Gregoriano, dall’ermogeniano e dal Teodosiano. raccogliessero e in miglior forma ordinassero quelle leggi che sembrassero più Opportune, facendovi ancora que’ cambiamenti e quelle giunte che si credessero necessarie, e ne formassero un nuovo Codice. Poscia al medesimo Triboniano e ad altri diciassette giureconsulti egli commise che raccogliessero insieme le decisioni e le sentenze de’ giureconsulti antichi più illustri, che furon divise in cinquanta libri, e ciascun di essi in più titoli secondo le diverse materie, ed ebbero il nome di Digesti ossia di Pandette. Per ultimo