del consolato. Celebri ancora furono varj libri
da lui composti che si annoverano dall’Eineccio (l c.) e Hi si. Jur. l. 1, c. 4, § 290), e singolarmente xc libri di Digesti , che da molti
antichi giureconsulti furono commentati. Ma ciò
che ne rendette il nome immortale, fu singolarmente l1 Editto perpetuo da lui compilato ,
di cui ci convien dare qualche contezza, perchè esso forma un’epoca memorabile nella romana giurisprudenza. L’autorità che aveano i
pretori di pubblicar nuove leggi, recava una
grandissima confusione nell’amministrar la giustizia. Ognuno di essi all’antiche leggi ne aggiugneva altre nuove; e spesso ancora dopo
aver pubblicata una legge al principio della
pretura, un’altra ad essa contraria intimavane
dopo alcun tempo. Quindi quella confusa moltitudine di leggi le une all’altre contrarie, e
quindi ancora l’incertezza e la varietà de’ giudizi, sicchè appena sapevano i Romani secondo
qual legge dovessero essere giudicati. Erasi più
volte cercato di togliere un sì grave disordine;
ma gli sforzi per ciò usati non aveano avuto
un successo pienamente felice. Adriano pensò
finalmente a formare un fisso e regolar sistema
di giurisprudenza, e a Salvio Giuliano commise
che raccogliendo , esaminando e confrontando
tra loro le antiche leggi di tutti i pretori, togliendone ciò che vi fosse di inutile, o di contrario al buon diritto, e aggiugnendovi tutto
ciò ch’egli stimasse opportuno, formasse per
tal maniera un’ordinata e ben divisa raccolta
di leggi, che avesse in avvenire autorità ne’
giudizj, e a cui i magistrati tutti dovessero