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tirlis est, sed quaedam ars et ¡ani ilocendi) saepe, quoti positura est in una cognitione, iti in infinita dispertiuntur (De leg. l. 2, n. 19). Livio ancora rammenta la soverchia moltitudine di leggi, da cui la giurisprudenza era in certa maniera sopraffatta eo’oppressa: Decem tabularum leges perlatae sunt, quae nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo fons omnis publici privatique est juris (l.3, c. 34). A questo disordine, come altrove abbiam detto, aveva in animo di rimediar Giulio Cesare col ridurre a certi capi determinati tutto il civile diritto, e ristringere quella infinita e disordinata molitudin di leggi (Svet. in Jul. c. 44)) ma questo ancora, insieme cogli altri vasti disegni che a vantaggio di Roma andava egli volgendo in pensiero, fu dall’immatura sua morte troncato. Augusto riformò varie leggi, molte ne annullò, ne pubblicò molte; ma a formare un corpo di leggi unito, chiaro e preciso, nè egli nè alcun de’ suoi successori pensarono per lungo tempo.

Capo VII.

Gramatici e Retori.

I. Dopo avere esaminati i progressi che in ciascheduna scienza fecero i Romani, rimane ora a dir qualche cosa de’ mezzi che essi ebbero ai’istruirsi, e che concorsero aa’accendere sempre maggiormente in essi l’amore alle lettere, e aa’agevolarne gli studi. E prima delle L Quali fi:j* l’le pnl„-’ lili< he scuole di Unica; e metodo iu “.SM tenui*