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380 DEGLI ANNALI

de’ piati, fissò: Che le decisioni su’ fideicommissi ogn’anno, e sol in Roma delegarsi solite a’ magistrati, in perpetuo, e per le province anco, a’ tribunali si commettessero. Fe’ pur editto per la maestà dell’impero: Che di Roma e d’Italia fossero esclusi quei che lo erano da’ magistrati delle province. Ma senza esempio e contro la dignità di Roma alcuni Claudio stesso rilegò, si ch’escir non potessero tre miglia fuor di Roma qual se Roma, capo del mondo, sede dell’impero, comun patria di tutte nazioni, aversi potesse a castigo.

IX. Ma non era poi ciò che contro il pubblico decoro. Quest’altro fu un più grave sfregio alla repubblica, da far un giorno il certo suo tracollo; al violare la militar disciplina che sul piè antico e sul rigore poggia tutta. Da saggi i vecchi providero, d’allontanar dalla voluttà e dagli agi i militari; provando la soda esperienza, non esser mai essi più a morte pronti, che quando non usi a delicatezze; non che s’abrogasse la legge del celibato, ma loro accordaronsi i dritti di mariti; incentivo e sprone a libidine.

X. In altro più pronto rischio mettea Claudio lo stato, se non eran le Gallie a lusso e a servaggio prone, e non arridea fortuna, ai principi imprudenti talor amica, a’ prudenti no. Inteso già Divo Augusto che v’era dall’Alpi Cozie a temere per l’impervie rupi e scoscesi viottoli, alla sua amicizia Cozio re ammise, e l’obbligò a tal, che le rupi e le vie questi aperse: e aggiunte al suo dominio alcune città, volle anzi la prefettura esercitar da’ Romani conferitali, che dominar nel patrio regno. Il sano disegno sconcertò Claudio: nè sol rese a M.