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occupati o danneggiati dai passaggio della strada e dalle sue conseguenze, consolidandolo sul debito pubblico, con che l’impresa lo indennizasse del fruttato annuale. La qual misura potrebbe per lo meno esser adottata pel prezzo di quei fondi e proprietà spettanti a corporazioni religiose o mani-morte, ovvero patrimoni fi- decommissari, nei quali casi il prezzo non è spendibile, ma deve rinvestirsi coi vincoli ed affezioni del fondo da cui deriva.

Potrebbe in fine il governo dedicare all’impresa l’opera di un numero di servi di pena, o di altri individui mantenuti a spese del governo, ovvero assumere la remozione di qualche ostacolo locale coll’opera dei medesimi, anche nella vista di scemare il numero degli operai liberi necessari all’immensità dei lavori, onde le mercedi non risalissero soverchiamente di prezzo.

Crediamo di proporre queste facilitazioni all’intendimento di agevolare l’impresa, e di tenerle a calcolo per ottenere qualche abbreviamento nel tempo della concessione, e così assicurare quanto più presto sia possibile la ricadenza delle strade ferrate a profitto dello Stato, dal che ne discenderebbe il sommo vantaggio della diminuzione della tariffa de’ trasporti, quando con essa dovessero coprirsi le sole spese di manutenzione.

La garanzia che l’impresa deve dare al governo, conviene che sia regolata in modo che non depauperi la cassa dell’impresa. Il governo napolitano che l’ha curata nei suoi contratti, l’ha fissata in somme modicissime da investirsi a profitto dell’impresa medesima, e ad essa da restituirsi a misura che i lavori avanzassero, stando allora questi in luogo di garanzia.

La Francia è giunta al segno di dare rilevanti sov-