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praticata, secondo la varia proporzione fra la spesa e gl’introiti, dagli 80 ai 100 anni, dopo i quali la strada ferrata con tutti i suoi infìssi ricade al Governo, e tutto ciò che costituisce la parte mobile e le proviste il Governo acquista a stima di periti.

Così si ha il bene della cosa, e gl’interessi privati sono pur salvi e garantiti coll’utile rinvestimento del loro denaro, e col ricupero del medesimo. Il quale venendo con tal modo rimborsato in rate, neppur da luogo ad una funesta crisi commerciale che sicuramente sarebbe inevitabile, se il Governo allo spirar della concessione dovesse sborsare e pagare l’importo intero.

I patti che devono garantire la costruzione, la manutenzione e l’esercizio devono essere i più efficaci. È mestieri appoggiare a norme precise quelli riguardanti la costruzione e la manutenzione nella parte tecnica; ed a preoccupare qualunque contestazione prescrivere, che gl’intraprendenti debbano immancabilmente eseguire quanto verrà determinato dall’ingegnere ispettore che il governo sceglierà per la sorveglianza, e nel caso di qualunque controversia il giudizio definitivo sia devoluto al Consiglio d’arte.

I patti poi riguardanti l’esercizio devono dipendere da apposito regolamento, ove sia precisato quanto riguarda il servizio, il comodo pubblico e la garanzia dell’impresa, non meno che provveduto al modo col quale la polizia e la finanza possano comodamente ed efficacemente effettuare le loro operazioni.

I privilegi da assegnarsi all’impresa e per la costruitone e per la condotta, si dividono in diverse specie. In primo luogo parleremo di quelli, riguardanti il modo d’indenizzare i proprietari dei fondi, per i quali la strada ferrata deve passare, o dai quali si devono estrarre i materiali per la costruzione; ed osserveremo che ge-