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aggravio, cessata la causa, venga tolto o almeno ridotto al solo occorrente per l’ordinaria manutenzione ed esercizio, può il prudente intervento governativo provvedere, determinando alla concessione una equa e limitata durata, che, mentre assicuri agl’intraprendenti il ricupero delle somme impiegate ed il corrispondente fruttato, garantisca poi alla pubblica utilità, scorso quel tempo, la devoluzione libera della proprietà e dell’uso delle strade ferrate.

Questo temperamento che concilia mirabilmente la giustizia verso l’interesse privato, e l’utilità pubblica, reca sorpresa come non venisse adottato dall’avvedutissima Inghilterra; la quale è ora così penetrata del grave inconveniente delle concessioni perpetue, che seriamente si occupa onde ripararlo, non ostanti i diritti acquisiti dai concessionari.

Portata a questo punto la questione, ci sembra e giusto e chiaro che il Governo nel trattare co’ privati intraprendenti possa, nella doppia veduta di garantire l’interesse particolare e l’utilità pubblica, stabilire una discreta durata alla concessione del godimento della strada ferrata. Per ciò determinare devono aversi in considerazione l’importo della spesa, per la quale possono essergli di norma i scandagli o fatti o approvati dai periti di sua fiducia, ed il calcolo di una rendita presuntiva, che deve dare agl’intraprendenti un giusto fruttato del capitale impiegatovi, e più rimborsarli del capitale stesso. Fissata con questi elementi la durata del godimento, dovranno le strade ferrate, scorso quel tempo, liberamente ricadere a beneficio del Governo, il quale possa pel pubblico vantaggio alleggerirne la tariffa al solo rimborso delle spese ordinarie permanenti.

La durata di tali concessioni si vede comunemente