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84 PARTE PRIMA

Piacque il consiglio ai collegi, i quali, senza pure demandare, come porta l’usanza delle assemblee deliberanti, la cosa alla disamina di una commissione, furono solleciti di compilare, nella seduta medesima, il futuro statuto italiano.

Mi saprà grado per avventura il lettore del divisamento di cansargli la fatica di leggere il minuto ragguaglio delle operazioni dei collegi, e crederassi istruito sufficientemente con la cognizione dei capitoli contenenti le domande formali dei collegi elettorali alle Potenze Alleate. Gli è ben inteso che i collegi parlavano in nome della nazione italiana, e domandavano per essa quanto seguita:

Art. 1.° L’independenza assoluta del novello Stato italiano destinato a tenere il luogo dell’antico regno d’Italia, sia ch’esso serbi la stessa denominazione, sia che assuma quella che sarà preferita dalle PP. AA.

Art. 2.° La maggiore possibile estensione del novello Stato, ma però tale che possa conciliarsi con gl’interessi e le vedute delle PP. e col novello equilibrio d’Europa.

Art. 3.° Una costituzione liberale, di cui sieno base la divisione delle potestà esecutiva, legislativa e giudiziaria, e l’assoluta independenza di quest’ultima; una rappresentanza nazionale esclusivamente incaricata a fare le leggi e a regolare le imposte; costituzione che assicuri la libertà individuale, la libertà del commercio e la libertà della stampa, e che astringa a strettissimo sindacato tutti i pubblici ufficiali.

Art. 4.° La facoltà di fare questa costituzione, attribuita ai collegi elettorali.

Art. 5.° Un governo monarchico, ereditario giusta